Direttiva Cosmetici: che fare?
La Direttiva dell'Unione Europea n° 15/2003 del 27 febbraio 2003, contenente nuove disposizioni di etichettatura dei prodotti cosmetici, prevede che a partire dall'11 marzo 2005 nessun fabbricante o importatore stabilito nella Comunità immetta sul mercato prodotti cosmetici non conformi alle nuove norme ma non prevede affatto restrizioni nella cessione al consumatore finale al quale potranno legittimamente essere venduti cosmetici conformi alle norme previgenti a condizione che siano stati immessi in commercio entro il 10 marzo 2005. Tale impianto normativo appare confermato nel decreto legislativo in corso di adozione nel cui testo è, anzi, prevista espressamente la possibilità che la cessione al consumatore dei prodotti conformi alle norme previgenti avvenga fino all’esaurimento delle scorte. Come è noto, la direttiva in questione ha stabilito l’introduzione, di due nuove disposizioni di etichettatura:
- l’indicazione, per i prodotti che hanno una durata minima superiore a 30 mesi, del periodo post-apertura (meglio noto come PaO) rappresentato da un vasetto di crema aperto, completato dall’intervallo di tempo (indicato con un numero ed espresso in mesi), seguito dalla lettera “M” posizionato all’interno o vicino al simbolo del vasetto aperto che, comune a tutta l’Unione Europea, è stato adottato con la Direttiva 2003/80/CE del 5 settembre 2003. Su alcuni prodotti, come ad esempio i monouso o quelli per i quali, in funzione della composizione e del confezionamento, il rischio di alterazioni è pressoché nullo (es. prodotti che non consentono un diretto contatto fra contenuto ed ambiente esterno, come i prodotti spray sotto pressione), il simbolo non comparirà in quanto non necessario.
- l’indicazione, all’interno dell’elenco degli ingredienti, della presenza di una o più delle 26 molecole individuate dal Comitato Scientifico per i Prodotti destinati al Consumatore (SCCP) come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi.
In Italia, tuttavia, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 15/2003, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 febbraio ma si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale agli effetti dell’entrata in vigore. Nonostante manchi il decreto di attuazione, tuttavia, non potranno essere immessi anche sul mercato italiano prodotti non conformi alle nuove norme a partire dall’11 marzo 2005. Ciò significa che è vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alla nuova normativa ma possono essere ancora consumate le scorte.
|